Art. 10 · Disposizioni finali

Art. 10

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Disposizioni finali

In vigore dal 13 ott 2006
l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Fini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella
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