Titolo X

Art. 139

Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani

In vigore dal 6 lug 2006
1. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, può sottoporre a controllo di stato, anche limitatamente a singole tipologie, i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o già pronti per l'uso; con la stessa procedura sono dettate prescrizioni e modalità per l'effettuazione di tale controllo, che deve essere completato entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-139

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Art. 139 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani | Portale Normativo