Titolo X

Art. 137

Resoconti dei controlli di analisi

In vigore dal 6 lug 2006
1. L'AIFA può esigere dai produttori di medicinali immunologici o di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani la trasmissione di copia di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla persona qualificata, conformemente all', comma 8.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-137

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Art. 137 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Resoconti dei controlli di analisi | Portale Normativo