Art. 139 · Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
Titolo X

Art. 139

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Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani

In vigore dal 6 lug 2006
1. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, può sottoporre a controllo di stato, anche limitatamente a singole tipologie, i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o già pronti per l'uso; con la stessa procedura sono dettate prescrizioni e modalità per l'effettuazione di tale controllo, che deve essere completato entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-139