Art. 8
Sedi delle procedure
In vigore dal 29 gen 2011
1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le università individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi idonee strutture definita dal Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna area di cui al decreto del Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, e aggiornata ogni tre anni. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all', comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure. All'attuazione del presente comma le università provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164#art-8