Art. 13
Procedure per la chiamata dei professori universitari
In vigore dal 29 gen 2011
1. Le università disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell', commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell', comma 8, della legge, riservate ai possessori dell'idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164#art-13