Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 29 gen 2011
1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all', comma 1, è pari al cento per cento. 2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati: a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 è riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell' della legge 19 novembre 1990, n. 341; b) una ulteriore quota dell'uno per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici. 3. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità, quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 5. Ai sensi dell', comma 25, della legge, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164#art-14

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