Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 gen 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l', comma 5, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non accogliere la condizione della VII Commissione della Camera dei deputati concernente l', comma 2, ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità nazionale per la fascia dei professori associati, debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive, rispetto alla quota di incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno di personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;
d) per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale;
e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164#art-1