Art. 5
Quote riservate per la fascia dei professori ordinari
In vigore dal 29 gen 2011
1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari il numero massimo di soggetti ai quali può essere attribuita l'idoneità scientifica nazionale è incrementato nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del numero risultante dall'applicazione delle norme di cui agli , comma 1 e 14, comma 1, riservata ai professori associati che alla data fissata dal bando abbiano un'anzianità di servizio nella stessa fascia, non inferiore a quindici anni compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini previamente individuati con decreto del Ministro previo parere del CUN.
Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità, quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164#art-5