Art. 3
Idoneità scientifica nazionale
In vigore dal 29 gen 2011
1. L'idoneità scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.
2. L'idoneità scientifica è attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturità scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturità scientifica per la fascia dei professori associati.
3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all', comma 8, della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneità scientifica è di quattro anni dal suo conseguimento.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164#art-3