Art. 11

Limite di ammissibilità ai giudizi idoneativi

In vigore dal 29 gen 2011
1. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative e non conseguono l'idoneità non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai sensi dell'.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo