Art. 12
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 14 mag 2006
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1, lettera g), dell' del decreto legislativo, la parola: «qualificata» è soppressa e dopo le parole: «rilasciato il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo».
2. Al comma 3 dell' del decreto legislativo, le parole: «Il certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato qualificato può contenere».
3. Alla lettera a) del comma 3 dell' del decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,».
4. La lettera b) del comma 3 dell' del decreto legislativo, è sostituita dalla seguente:
«b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell', comma 3.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-12