Art. 12

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 14 mag 2006
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1, lettera g), dell' del decreto legislativo, la parola: «qualificata» è soppressa e dopo le parole: «rilasciato il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo». 2. Al comma 3 dell' del decreto legislativo, le parole: «Il certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato qualificato può contenere». 3. Alla lettera a) del comma 3 dell' del decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,». 4. La lettera b) del comma 3 dell' del decreto legislativo, è sostituita dalla seguente: «b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell', comma 3.».
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Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Art. 12 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.) — Testo vigente | Portale Normativo