Art. 14

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 14 mag 2006
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell' del decreto legislativo dopo le parole: «Il titolare del certificato di firma è tenuto» sono inserite le seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri» sono inserite le seguenti: «; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.»; sono soppresse le parole: «ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.». 2. Al comma 2 dell' del decreto legislativo, le parole: «ad altri, ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «a terzi». 3. Alla lettera j) del comma 3 dell' del decreto legislativo le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».
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Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Art. 14 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.) — Testo vigente | Portale Normativo