Art. 9
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 14 mag 2006
Modifica all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell' del decreto legislativo, le parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza, integrità e immodificabilita».
2. Al comma 2 dell' del decreto legislativo il periodo: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.» è sostituito dal seguente: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-9