Art. 7

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 14 mag 2006
Modifica all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Dopo il comma 1 dell' del decreto legislativo è inserito il seguente: «1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-7

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