Art. 3
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 14 mag 2006
Modifica all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell' del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» è soppressa la parola: «centrali».
2. Dopo il comma 1 dell' del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-3