Art. 3

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 14 mag 2006
Modifica all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell' del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» è soppressa la parola: «centrali». 2. Dopo il comma 1 dell' del decreto legislativo sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-3

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