Art. 28

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 14 mag 2006
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo dopo le parole: «Le istanze e le dichiarazioni inviate» sono inserite le seguenti: «o compilate su sito»; dopo le parole: «addetto al procedimento» sono aggiunte le seguenti: «; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-28

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