Art. 28
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 14 mag 2006
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo dopo le parole: «Le istanze e le dichiarazioni inviate» sono inserite le seguenti: «o compilate su sito»; dopo le parole: «addetto al procedimento» sono aggiunte le seguenti: «; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-28