Art. 23
Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 14 mag 2006
Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle seguenti: «autorità giudiziaria di ogni ordine e grado».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo è aggiunto il seguente:
«2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-23