Art. 26
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 14 mag 2006
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo dopo le parole: «è realizzato con strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-26