Art. 9

Mutua assistenza tra Stati membri

In vigore dal 13 mag 2006
1. Qualora dall'esito dei controlli effettuati su animali o prodotti provenienti da un altro Stato membro risulti il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte dello Stato membro di origine degli animali o dei prodotti sottoposti a controllo, si applicano le disposizioni in materia di mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-9

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