Art. 6

Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio

In vigore dal 1 nov 2009
1. Non possono essere autorizzati ai sensi dell' del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, medicinali veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti: a) sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto deposito oppure il cui tempo di sospensione è superiore a quindici giorni dopo la fine del trattamento, nonché i prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CE) n. 726/2004, le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non esistono reagenti, nè esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti; b) sostanze (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione è superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-6

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