Art. 10

Divieti all'importazione

In vigore dal 1 nov 2009
1. È vietato importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui è autorizzata l'importazione: a) animali da azienda o d'acquacoltura cui siano stati somministrati: 1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati; 2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente; b) carni o prodotti ottenuti da animali destinati al consumo umano la cui importazione è vietata ai sensi della lettera a).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-10

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