Art. 11

Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze

In vigore dal 26 mar 2021
Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze 1. La sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di quello di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, dell' e degli allegati al presente decreto.. 2. Ai fini della ricerca di cui al comma l, le regioni e le province autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dei relativi bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-11

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