Art. 14

Obblighi per gli operatori

In vigore dal 26 mar 2021
1. Il titolare dell'azienda di cui all', comma 2, se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio. 2. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti può commercializzare soltanto: a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito; b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato rispetto del periodo di attesa prescritto è consentito l'esclusivo invio degli animali verso altri allevamenti; c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-14

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