Art. 3

Divieti di somministrazione, detenzione in azienda immissione sul mercato e trasformazione

In vigore dal 30 dic 2007
Divieti di somministrazione, detenzione in azienda immissione sul mercato e trasformazione 1. Salvo quanto previsto agli , è vietata per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante: a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura; b) la detenzione in un'azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente comma o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli o 5; c) l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente comma, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali; d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b); e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato. 2. È vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-3

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