Capo IV

Art. 25

Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

In vigore dal 1 gen 2026
Oneri per i servizi di soccorso pubblico (, legge 26 luglio 1965, n. 966 , legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all', comma 2.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-25

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Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246) (Art. 25 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo