Capo V

Art. 27

Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza

In vigore dal 8 lug 2017
1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell', sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall' della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-27

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Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza (Art. 27 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo