Capo V

Art. 28

Norme in materia di amministrazione e contabilità (articolo 5, decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550)

In vigore dal 8 lug 2017
Norme in materia di amministrazione e contabilità (, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550) 1. Con regolamento da emanare a norma dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all', comma 2, lettera a). Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-28

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