Art. 33

Associazione nazionale dei vigili del fuoco

In vigore dal 8 lug 2017
1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Dopo l'articolo 31 del decreto e' aggiunto il seguente Capo: «Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)»".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-33

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