Art. 36
Norma finale
In vigore dal 8 lug 2017
1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall', si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.
3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell' della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attività culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Dopo l'articolo 31 del decreto e' aggiunto il seguente Capo: «Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-36