Capo III

Art. 22 bis

Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti

In vigore dal 8 lug 2017
1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
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Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti (Art. 22 bis Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo