Art. 22 bis · Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti
Capo III

Art. 22 bis

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Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti

In vigore dal 8 lug 2017
1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
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