Sez. II

Art. 8

Reclutamento del personale volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)

In vigore dal 8 lug 2017
Reclutamento del personale volontario (, legge 8 dicembre 1970, n. 996) 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica. 4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all', hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-8

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