Sez. II
Art. 8
Reclutamento del personale volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)
In vigore dal 8 lug 2017
Reclutamento del personale volontario
(, legge 8 dicembre 1970, n. 996)
1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all', hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-8