Capo II
Art. 7
Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)
In vigore dal 8 lug 2017
Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza
per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(, legge 7 dicembre 1984, n. 818)
1. Il personale di cui all', che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione, presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-7