Capo I

Art. 3

capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

In vigore dal 21 nov 2018
capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; , legge 10 agosto 2000, n. 246; , legge 5 dicembre 1988, n. 521; , decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi; d) è componente di diritto... del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale; e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica; e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall', comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all' della legge 24 febbraio 1992, n. 225. e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale; e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all', comma 1; e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali; e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera o)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-3

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