Art. 25 · Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
Capo IV

Art. 25

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Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

In vigore dal 1 gen 2026
Oneri per i servizi di soccorso pubblico (, legge 26 luglio 1965, n. 966 , legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all', comma 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-25