Capo III
Art. 21
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
In vigore dal 8 lug 2017
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
( decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
b) propone alle competenti direzioni centrali del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,... sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-21