Capo I
Art. 14
Modifiche all'articolo 388
In vigore dal 2 mar 2006
1. L'articolo 388 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). - Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
La trasmissione può avvenire anche in via telematica.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-14