Capo I

Art. 14

Modifiche all'articolo 388

In vigore dal 2 mar 2006
1. L'articolo 388 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). - Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-14

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Modifiche all'articolo 388 (Art. 14 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo