Capo I

Art. 13

Modifiche all'articolo 385

In vigore dal 2 mar 2006
1. All'articolo 385 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-13

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Modifiche all'articolo 385 (Art. 13 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo