Capo I
Art. 16
Modifiche all'articolo 391-bis
In vigore dal 2 mar 2006
1. All'articolo 391-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Se la sentenza» sono inserite le seguenti: «o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5),»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.»;
c) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-16