Capo I

Art. 18

Articolo 420-bis

In vigore dal 2 mar 2006
1. Dopo l'articolo 420 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-18

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