Capo I

Art. 9

Modifiche all'articolo 375

In vigore dal 2 mar 2006
1. All'articolo 375 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) i numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti: «2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis.»; b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-9

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