Capo I

Art. 7

Modifiche all'articolo 369

In vigore dal 2 mar 2006
1. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-7

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