Capo I
Art. 7
Modifiche all'articolo 369
In vigore dal 2 mar 2006
1. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-7