Capo I
Art. 3
Modifiche all'articolo 361
In vigore dal 2 mar 2006
1. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-3