Capo I

Art. 3

Modifiche all'articolo 361

In vigore dal 2 mar 2006
1. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-3

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Modifiche all'articolo 361 (Art. 3 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo