Capo I
Art. 1
Modifiche all'articolo 339
In vigore dal 2 mar 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia di giudizio in cassazione e di arbitrato;
Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, ed il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Acquisito il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, a norma del citato , comma 2, della legge n. 80 del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;
Ritenuto di accogliere tutte le condizioni formulate dalla Commisione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate da tale medesima Commissione, nonché dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche all'articolo 339
1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40#art-1