Art. 8
Obbligo d'informazione
In vigore dal 21 mar 2006
1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo 14 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69#art-8