Art. 3

Negato imbarco

In vigore dal 21 mar 2006
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall' del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69#art-3

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Negato imbarco (Art. 3 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.) — Testo vigente | Portale Normativo