Art. 4

Cancellazione del volo

In vigore dal 21 mar 2006
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall' del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69#art-4

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