Art. 7

Precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati

In vigore dal 21 mar 2006
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69#art-7

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