Art. 3 · Negato imbarco

Art. 3

3 / 10

Negato imbarco

In vigore dal 21 mar 2006
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall' del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69#art-3